Bruciatura in campo dei residui colturali

bruciatura residui colturali

Una recente Legge, la numero 116 dell’11 agosto 2014 (pubblicata sul Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 192 del 20 agosto 2014) che integra il Decreto Legislativo n. 152/2006, ha autorizzato gli agricoltori a bruciare residui vegetali (stoppie, sarmenti, sfalci o potature) raccogliendoli in cumuli nei terreni agricoli dove sono stati prodotti, distinguendo definitivamente questi materiali dai rifiuti. La legge pone il limite quantitativo di 3 metri cubi giornalieri e vieta questa pratica nei periodi di maggiore rischio di incendi boschivi definiti dalle Regioni. Inoltre le amministrazioni competenti possono sospendere l’autorizzazione in condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli, come ad esempio in caso di elevata presenza di inquinanti atmosferici. 

Riteniamo però utile ricordare che lo standard 2.1 della condizionalità (a cui sono soggetti i beneficiari dei contributi PAC, delle misure agro-ambientali del PSR e delle misure a sostegno della viticoltura) vieta la bruciatura delle stoppie e delle paglie, al fine di preservare il livello di sostanza organica presente nel suolo, di tutelare la fauna selvatica e proteggere l’habitat. 

Sono comunque previste deroghe alla bruciatura delle stoppie, per i seguenti casi:

1.    per le superfici investite a riso;

2.    nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall’Autorità competente;

3.    in caso di norme regionali inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie. Tale deroga è, comunque, sempre esclusa per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione.