Una recente Legge, la numero 116 dell’11 agosto 2014 (pubblicata sul Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 192 del 20 agosto 2014) che integra il Decreto Legislativo n. 152/2006, ha autorizzato gli agricoltori a bruciare residui vegetali (stoppie, sarmenti, sfalci o potature) raccogliendoli in cumuli nei terreni agricoli dove sono stati prodotti, distinguendo definitivamente questi materiali dai rifiuti. La legge pone il limite quantitativo di 3 metri cubi giornalieri e vieta questa pratica nei periodi di maggiore rischio di incendi boschivi definiti dalle Regioni. Inoltre le amministrazioni competenti possono sospendere l’autorizzazione in condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli, come ad esempio in caso di elevata presenza di inquinanti atmosferici.
Riteniamo però utile ricordare che lo standard 2.1 della condizionalità (a cui sono soggetti i beneficiari dei contributi PAC, delle misure agro-ambientali del PSR e delle misure a sostegno della viticoltura) vieta la bruciatura delle stoppie e delle paglie, al fine di preservare il livello di sostanza organica presente nel suolo, di tutelare la fauna selvatica e proteggere l’habitat.
Sono comunque previste deroghe alla bruciatura delle stoppie, per i seguenti casi:
1. per le superfici investite a riso;
2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall’Autorità competente;
3. in caso di norme regionali inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie. Tale deroga è, comunque, sempre esclusa per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione.