Oggetto: ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 58 del 16 giugno 2026
Con la presente siamo comunicare l’adozione dell’ordinanza in oggetto e di seguito troverete il testo integrale.
Ordina
1. di vietare lo svolgimento dell'attività lavorativa in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12:30 alle ore 16:00, con efficacia a partire dal 17 giugno 2026 e fino al 31 agosto 2026, sull'intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all'aperto e nelle cave, qualora - nonostante l'adozione di specifiche misure di prevenzione da parte del Datore di lavoro come previste dalle "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare" - lo stress da calore comporti rischi rilevanti per la salute del lavoratore, limitatamente ai soli giorni e alle aree in cui la mappa del rischio indicata sul sito www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12:00, segnali un livello di rischio "ALTO";
2. di stabilire che sono fatti salvi eventuali accordi aziendali che prevedano misure di tutela per i lavoratori impegnati in attività svolte all'aperto uguali o maggiori rispetto a quanto disposto dalla presente Ordinanza;
3. che in tutte le lavorazioni all'aperto e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne, è raccomandato il rispetto delle "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare" adottate da ultimo con DGR n. 568 del 16 giugno 2026;
DISPONE
che il divieto di cui alla presente Ordinanza non trova applicazione per le Pubbliche Amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio, per i loro appaltatori quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità purché siano applicate idonee misure organizzative ed operative - come previsto dalle "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare" - che riducano ad un livello accettabile il rischio di esposizione alle alte temperature dei lavoratori impiegati in detti interventi, secondo la valutazione del rischio condotta dal Datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. In tale contesto, le interruzioni dell'attività lavorativa dovute all'esecuzione della presente Ordinanza possono rientrare nella fattispecie di cui all'art. 121, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, con la possibilità di rinegoziare i termini concordati per l'adempimento, senza applicazione di penali e senza comportare la risoluzione del contratto;
di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione del Veneto, nonché sui siti internet delle Aziende ULSS;
AVVERTE
che la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza, comporta le conseguenze sanzionatorie previste per legge (art. 650 c.p. se il fatto non costituisce più grave reato);
che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
In questa pagina pubblichiamo le informative inviate ai soci. Con questa iniziativa cerchiamo di compensare gli inevitabili disguidi postali, che vi invitiamo comunque a segnalare.
Le informative sono raccolte in pagine secondarie a seconda dell'area di appartenenza degli associati.