Indicazioni operative per i fitosanitari
Il "patentino veleni", o più precisamente, il "CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALL’ACQUISTO E ALL’UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI" (D.Lgs 150 del 14 Agosto 2012) è un documento personale che può essere ottenuto frequentando uno specifico corso di 20 ore, come previsto dalla DGR Veneto n. 2136 del 18 novembre 2014 e superando una prova di valutazione.
Ha durata di 5 anni dal suo rilascio, ed il rinnovo avviene frequentando un corso di aggiornamento (previsto dalla stessa DGR 2136/2014) e presentando apposita domanda. Chi possiede un patentino rilasciato ai sensi della precedente normativa (DPR 290/2001) può rinnovarlo con le stesse regole.
Per maggiori informazioni: http://www.avepa.it/fitosanitari-utilizzatori
Senza patentino non solo non è possibile acquistare e utilizzare i prodotti fitosanitari (per la cura e difesa delle colture), ma non è possibile nemmeno detenere nel proprio magazzino eventuali rimanenze acquistate prima del 26/11/2015, data in cui l'obbligo è stato esteso a tutte le tipologie (classi tossicologiche) di prodotti.
Dopo la precedente versione, di febbraio 2016, la Regione Veneto ha approvato nuove indicazioni operative e relativi modulistica ufficiale per l'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari. Era infatti necessario un chiarimento sulla gestione effettuata tramite ditte conto-terzi, che è giunto in tempi fortunatamente brevi, compatibili con l'avvio delle coltivazioni 2016.
Per quanto riguarda l'uso conto-terzi, a seconda che il terzisti acquisti a proprio nome oppure a nome dell'azienda agricola i prodotti fitosanitari, sono state previste due modalità di delega, che per meglio enfatizzare il tipo di rapporto che si viene a creare con l'azienda agricola, sono state denominate CONTRATTO D'APPALTO PRIVATO, (che non necessita di registrazione).
Si ricorda che se il conto-terzista acquista a proprio nome i prodotti fitosanitari, deve compilare un apposito registro di carico-scarico.